Mobilità studentesca
Da molti anni, il nostro liceo riconosce l’importanza e la grande valenza formativa di un periodo di studio all’estero e che può essere di un anno, un semestre o trimestre. Si fa riferimento alla seguente normativa:
Normativa mobilità internazionale individuale
- Testo Unico D.L. 297/94, art.192,c.3
- DPR.275/1999
- Nota Ministeriale Prot. 843 del 10/4/2013
Alternanza Scuola Lavoro e mobilità
- Nota MIUR 2787 del 20 aprile 2011
- Nota MIUR 3355 del 28 marzo 2017, in particolare il punto 7.
I soggiorni individuali di studio possono realizzarsi a seguito di programmi tra scuole italiane e straniere ovvero sulla base di iniziative di singoli alunni che possono avvalersi di agenzie formative specifiche. L’istituto si preoccupa di favorire nel modo migliore sia la partenza sia, soprattutto, il reinserimento dell’allievo per il completamento degli studi.
A tal proposito si riporta:
Per usufruire di un programma di mobilità studentesca individuale internazionale è auspicabile essere promossi al 3°o 4° anno, senza sospensioni del giudizio (sebbene i docenti sconsiglino che l’esperienza di studio all’estero venga fatta durante il terzo anno di corso, inizio del percorso del triennio che comporta una consistente variazione del consiglio di classe e di impostazione didattico–educativa)
Si riportano i saperi minimi per ogni disciplina richiesti allo studente per sostenere il colloquio orale multidisciplinare volta ad accertare l’avvenuta integrazione di quanto previsto nella scheda del piano di studi personalizzato.
- Contenuti disciplinari Classi Terze:
- Contenuti disciplinari Classi Quarte:
Per ulteriori delucidazioni si può far riferimento alla prof.ssa Christiane Chauery